Art. 7.
    I   titoli   prodotti   dai  candidati  saranno  esaminati  dalla
commissione  giudicatrice nominata con decreto del direttore generale
dell'ISPESL.
    La  commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
    La  commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati,  provvede  a  ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
    La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a colloquio e, se in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbano  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere detta prova.
    La commissione precede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Nel  caso  in  cui  sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione   l'esame  colloquio,  l'Ufficio  competente  provvede  a
convocare  a  colloquio,  mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,  con  almeno  15  giorni  di  preavviso, i candidati che
sostengono il colloquio.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio,  valutando  sia  la  sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei  lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
    Sono   dichiarati  vincitori  i  candidati  che  risultino  primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
    A   parita'   di   punteggio  complessivo,  la  preferenza  sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.