Art. 7. Commissione giudicatrice per la selezione e relativa graduatoria 1. Composizione. In base a quanto disposto dall'art. 12, punti 4 e 5, dell'Accordo di Cooperazione Trilaterale, il rettore nomina la Commissione giudicatrice in base alla normativa vigente. La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati e' composta da tre docenti, di cui almeno uno referente scientifico dell'Accordo di Cooperazione Trilaterale. 2. Graduatoria. Al termine delle prove d'esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il conferimento delle borse di studio, tenendo conto della ripartizione delle borse fra le due Universita' partecipanti al progetto di internazionalizzazione, disciplinato dall'Accordo di Cooperazione Trilaterale. 3. Decadenza e rinuncia. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima dell'inizio delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.