Art. 7.
  Commissione giudicatrice per la selezione e relativa graduatoria
                          1. Composizione.
    In base a quanto disposto dall'art. 12, punti 4 e 5, dell'Accordo
di   Cooperazione  Trilaterale,  il  rettore  nomina  la  Commissione
giudicatrice in base alla normativa vigente.
    La  Commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  e'  composta  da  tre docenti, di cui almeno uno referente
scientifico dell'Accordo di Cooperazione Trilaterale.
                           2. Graduatoria.
    Al  termine  delle  prove  d'esame,  la  Commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  per l'ammissione al corso e per il
conferimento  delle borse di studio, tenendo conto della ripartizione
delle  borse  fra  le  due  Universita'  partecipanti  al progetto di
internazionalizzazione,  disciplinato  dall'Accordo  di  Cooperazione
Trilaterale.
                      3. Decadenza e rinuncia.
    Il  candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra  gli  ammessi  al  corso  decade  qualora  non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso.  In  tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa
prima  dell'inizio  delle  attivita'  didattiche,  subentra  un altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.