Art. 7.
    1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
otto  decimi  nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
    2.  Ultimate  le  prove  orali  la Commissione forma l'elenco dei
candidati che hanno riportato l'idoneita'.