Art. 7. Prove d'esame Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico, ed una prova orale, sul programma d'esame indicato per ciascuna selezione nella relativa tabella di riferimento. A ciascuna prova e' attribuito un punteggio massimo di 30 punti. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' utilizzare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di alcun genere. Potranno consultare solamente dizionari della lingua italiana. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta la votazione di almeno 21/30. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. La prova orale si intendera' superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30.