Art. 7. Commissione esaminatrice La commissione per l'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca e' formata e nominata in conformita' alla normativa vigente. La commissione esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a 40 punti per la valutazione del curriculum di studi, di eventuali altri titoli posseduti e di eventuali pubblicazioni - in conformita' ai criteri determinati dal Collegio dei docenti del dottorato - e fino a 60 punti per il colloquio; dei 60 punti 30 sono riservati alla valutazione del progetto di ricerca proposto. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati.