Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione conseguita nel colloquio. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto del Rettore ed e' pubblicata presso l'Albo dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, p.zza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di dodici mesi dalla pubblicazione.