Art. 7. T i t o l i I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'. La commissione esaminatrice di cui all'art. 5 individuera' i criteri di valutazione dei titoli sopra citati prima di aver preso visione della documentazione ad essi relativa. Tale valutazione sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati (dei soli candidati che abbiano sostenuto tali prove). Le categorie dei titoli valutabili, che dovranno essere strettamente attinenti alla tematica oggetto del presente bando, ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti: a) titoli di studio (fino ad un massimo di punti 6); b) qualificazione professionale (fino ad un massimo di punti 10). Verra' valutata in particolare l'attivita' di ricerca svolta presso istituzioni, imprese, centri studi economici nazionali o esteri, l'eventuale responsabilita' di progetti o di funzioni specifiche documentate, attivita' di consulenza, ecc.; c) pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 14). Eventuali lavori non a stampa sono valutabili solo se prodotti in o per istituzioni che adottino un criterio di «referee report». Saranno comunque presi in considerazione solo i lavori aventi ad oggetto le tematiche indicate nell'art. 1, comma 2 del presente bando. In caso di pubblicazioni scritte in collaborazione, il contributo del candidato deve essere chiaramente individuabile sulla base di elementi oggettivi. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Tutti gli altri titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I candidati possono altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutha della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi secondo lo schema di cui all'allegato B al presente bando, sottoscritto e corredato di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. Le dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. I candidati non potranno far riferimento a titoli presentati all'ISAE o altra pubblica amministrazione in occasione di altri concorsi o selezioni.