Art. 7.

                             T i t o l i

    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine fissato per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso
e  dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a
cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'.
    La  commissione  esaminatrice  di  cui  all'art. 5 individuera' i
criteri  di  valutazione  dei titoli sopra citati prima di aver preso
visione della documentazione ad essi relativa. Tale valutazione sara'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione  degli elaborati (dei soli candidati che abbiano sostenuto
tali prove).
    Le   categorie   dei   titoli  valutabili,  che  dovranno  essere
strettamente attinenti alla tematica oggetto del presente bando, ed i
punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti:
      a) titoli di studio (fino ad un massimo di punti 6);
      b) qualificazione  professionale  (fino  ad un massimo di punti
10).  Verra'  valutata  in  particolare l'attivita' di ricerca svolta
presso  istituzioni,  imprese,  centri  studi  economici  nazionali o
esteri,   l'eventuale  responsabilita'  di  progetti  o  di  funzioni
specifiche documentate, attivita' di consulenza, ecc.;
      c) pubblicazioni  (fino  ad  un massimo di punti 14). Eventuali
lavori  non  a  stampa  sono  valutabili  solo  se  prodotti in o per
istituzioni  che  adottino  un  criterio di «referee report». Saranno
comunque  presi  in considerazione solo i lavori aventi ad oggetto le
tematiche  indicate  nell'art. 1, comma 2 del presente bando. In caso
di   pubblicazioni  scritte  in  collaborazione,  il  contributo  del
candidato   deve  essere  chiaramente  individuabile  sulla  base  di
elementi oggettivi.
    Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale ovvero, ai
sensi  degli  articoli 19  e  47  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in fotocopia dichiarata conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  resa  ai  sensi  dell'art. 47  del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello
allegato  B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'.
    Tutti gli altri titoli devono essere prodotti in carta semplice e
possono  essere  in  originale o in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello
allegato  B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'.
    I  candidati  possono altresi' produrre, in luogo del titolo, una
dichiarazione  sostitutha  della  normale  certificazione,  ai  sensi
dell'art. 46  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica, o
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, da
rendersi  secondo  lo schema di cui all'allegato B al presente bando,
sottoscritto e corredato di fotocopia di un documento di identita' in
corso di validita'.
    Le  dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi  fini,  in  luogo della documentazione che sostituiscono. Le
dichiarazioni  mendaci,  la formazione o l'uso di atti falsi, secondo
quanto   previsto  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 445/2000,  sono puniti dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
    I  candidati  non  potranno  far  riferimento a titoli presentati
all'ISAE  o  altra  pubblica  amministrazione  in  occasione di altri
concorsi o selezioni.