Art. 7.

              Titoli di preferenza a parita' di merito

    I  candidati  utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano   e   che  intendano  far  valere,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni,  i titoli di preferenza a parita' di merito, dichiarati
nella  domanda  di partecipazione, sono tenuti a presentare, entro il
termine  perentorio  di  quindici giorni decorrenti dal giorno in cui
hanno  sostenuto  la  prova  orale,  la  relativa  documentazione, in
originale  o  in  copia autenticata attestante il possesso dei titoli
stessi,  gia' dichiarati nella domanda. Dai documenti suddetti dovra'
risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    In  luogo  dei  suddetti  documenti i candidati potranno produrre
dichiarazioni  sostitutive  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 mediante la compilazione dell'allegato B.
    I  soggetti  che hanno diritto a preferenza, a parita' di merito,
sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      21)  coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data  del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai  sensi  dell'art. 1,  comma  1, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608,  in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  di  figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.