Art. 7.

                          Candidati ammessi

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine  della  graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il   collegio  dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca,  puo'  ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
      a) candidati  idonei  nella  graduatoria generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di  ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
      b) candidati  stranieri,  idonei  nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero  degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da Governi
di altri Paesi oppure da enti/universita' estere;
      c) candidati   appartenenti  a  Paesi  con  i  quali  esista  o
specifico  accordo  intergovernativo  seguito da apposita convenzione
con  l'Ateneo  o  specifiche  convenzioni  con  l'Ateneo (senza oneri
finanziari  obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione
determina  le  modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita'
che  un  anno  del  dottorato  stesso  possa  essere  compiuto presso
l'universita'  del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica
convenzione;  nel  caso in cui la convenzione intervenga con un Paese
della  U.E.,  il  titolo  cosi'  conseguito  e' denominato «dottorato
europeo», se la convenzione lo prevede.