Art. 7.

        Titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito

    I  candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  i  i  titoli  di riserva previsti dal precedente art. 1 e/o i
titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati
nella   domanda  di  concorso,  sono  tenuti  a  farli  pervenire  in
originale,  in  copia  autenticata,  in  fotocopia  non autenticata e
corredati  dalla  dichiarazione  di conformita' all'originale, ovvero
dovranno  produrre  una  dichiarazione  sostitutiva  che  contenga  i
riferimenti necessari all'amministrazione per eventuali controlli.
    Da  tali  documenti  o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  dovra'
risultare  inoltre  che  il  requisito  era  posseduto  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell'autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.
    I  documenti  in  questione  o  le  corrispondenti  dichiarazioni
dovranno pervenire all'amministrazione entro il termine perentorio di
quindici  giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dal  controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico o
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori  vedovi non risposati i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla piu' giovane eta' del candidato.