Art. 7.

                        Titoli di preferenza

    I  candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio, dovranno far
pervenire  a  questa  Amministrazione,  presso  il Settore III Affari
Generali  del  Personale,  Concorsi  e  Selezioni,  i  documenti  che
attestano   il  possesso  dei  titoli  di  preferenza  a  parita'  di
valutazione,   entro   il   termine  perentorio  di  quindici  giorni
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio,  pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella
formazione della graduatoria generale di merito.
    In  alternativa  ai documenti originali, ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 445  del  28 dicembre  2000,  sara'
possibile  produrre  dichiarazione sostitutiva di certificazione. Dai
documenti,  o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,
dovra' risultare che il requisito era posseduto alla data di scadenza
del  termine  utile  per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti o assimilati;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica.