Art. 7.

               Documentazione da allegare alla domanda

    Contestualmente alla domanda il candidato deve produrre:
a) la  documentazione  relativa  alla  laurea con l'indicazione della
data  e  del  voto  nonche'  degli  esami  sostenuti e delle relative
votazioni;
b) una  copia  della  tesi,  resa  conforme  all'originale secondo le
modalita'  indicate  al  successivo  comma  3, su supporto ottico non
riscrivibile  in  formato  PDF,  in  un  unico  file, ovvero in forma
cartacea;
c) una  sintesi  della  tesi  di laurea, possibilmente di non piu' di
mille  parole,  che  enuclei  i  contributi  originali  del candidato
sull'argomento discusso nella tesi;
d) la  documentazione  attestante  l'ottima  conoscenza  della lingua
straniera   utilizzata   nei  corsi  universitari  prescelti  per  la
fruizione  della borsa. La conoscenza potra' anche essere documentata
mediante  dichiarazione di aver conseguito idonea attestazione ovvero
di  aver  soggiornato  all'estero  per  almeno  un anno per motivi di
studio e/o professionali (in tal caso andranno specificati: la durata
del  soggiorno,  gli  studi  svolti  e/o  le esperienze professionali
effettuate);
e) il  programma  degli  studi  e  delle  ricerche che si prefigge di
compiere  con  la  frequenza  del corso di perfezionamento nonche' le
universita'   prescelte.  La  descrizione  dettagliata  -  massimo  5
cartelle  -  dovra'  illustrare  compiutamente  le  finalita'  che il
candidato si ripromette di conseguire;
f) il  «curriculum  vitae» dal quale emerga esaurientemente il quadro
degli studi e delle attivita' professionali svolte.
    Eventuali  altri  lavori  e  attestati  (scritti e pubblicazioni,
titoli  professionali  e culturali, attestati accademici nonche' ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di  ricerca  attinenti al campo tematico di cui all'art. 1 del bando)
vanno  allegati  alla  domanda.  In  caso contrario non costituiscono
oggetto di valutazione.
    La documentazione di cui alle lett. a) e d) del presente articolo
nonche'  quella  relativa  al  possesso  di  attestati possono essere
prodotte avvalendosi di dichiarazioni sostitutive rese nei modi e nei
termini   previsti   dalla   legge  -  secondo  lo  schema  contenuto
nell'accluso   modulo  di  domanda  -  ovvero  allegando  i  relativi
certificati  in  originale  o  in  copia  autenticata. La conformita'
all'originale del file su supporto ottico ovvero della copia cartacea
della  tesi  di  laurea di cui alla lettera b), degli eventuali altri
lavori  presentati  e  dei  certificati  puo'  essere  attestata  dal
candidato  avvalendosi  della dichiarazione sostitutiva contenuta nel
citato  modulo  di  domanda,  nel  rispetto degli adempimenti formali
indicati nel comma successivo.
    Se  il  candidato  si  avvale  delle dichiarazioni sostitutive ex
art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di cui al
citato modulo di domanda deve allegare alla stessa la fotocopia di un
documento  d'identita'.  La  fotocopia del documento d'identita' deve
evidenziare  in  particolare  che  lo stesso e' in corso di validita'
ovvero recare la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio.