Art. 7. E s a m i 1. Gli esami si articolano in: a) due prove scritte in lingua italiana una a carattere teorico ed una a carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze coerenti con la tematica di lavoro indicata nell'art. 2 del bando di concorso; b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca di cui all'art. 2 del bando, nonche' delle prove scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici e/o brevetti. La prova orale e' diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. 2. La commissione dispone. per la valutazione, di 30 punti per ciascuna prova scritta e di 30 punti per la prova orale. 3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove. 4. Per lo svolgimento delle prove scritte non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta. 6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione: a) del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli; b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale. 7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. 8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica. 9. L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nelle due prove scritte e nell'orale non e' inferiore a 84; 10. Al termine della seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. 11. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso. 12. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso. 13. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed indica il vincitore nella persona del candidato che ha conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi.