Art. 7. Documenti di riconoscimento. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) patente automobilistica o nautica; d) passaporto; e) carta d'identita'; f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti; g) libretto di pensione; h) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti elettrici.