Art. 7.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti  per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi
validita'  illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla  procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa Universita',
entro  trenta  giorni  dalla  data  di stipula del contratto, pena la
risoluzione   del   contratto   stesso,   le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  civili  e  politici (ovvero i motivi
della  non  iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
      b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165.  Al momento dell'assunzione in
servizio  il  lavoratore  non deve risultare iscritto ad alcun albo o
ordine professionale.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
    L'idoneita'   fisica  all'impiego  e'  accertata,  in  base  alla
normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi
di  Genova.  Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso
questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato.
    2.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    3.  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
    4.  Agli  atti  e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione, in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    5.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio postale accettante.
    6.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.