Art. 7. Graduatoria La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Eescluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova di esame la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati e' formulata secondo l'ordine dei punteggi della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, approvata con provvedimento del direttore generale e' immediatamente efficace, e restera' valida, ai sensi della normativa vigente.