Art. 7. Ammissione al corso I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e non oltre un mese dall'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, saranno ammessi al dottorato in sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, se per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi fra l'Universita' degli Studi di Foggia e le Universita' dei Paesi interessati, sono beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Gli assegnisti di ricerca, risultati idonei all'esame di ammissione, potranno essere ammessi al corso, anche in sovrannumero, previa autorizzazione del Dipartimento presso il quale svolgono attivita' di ricerca e del Collegio dei Docenti del dottorato, senza borsa di studio e pertanto senza il beneficio dell'esonero dal pagamento dei contributi, a condizione che il dottorato riguardi la stessa Area Scientifico-Disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Potranno essere altresi' ammessi in sovrannumero, su richiesta del Collegio dei Docenti, purche' risultati comunque idonei nella graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri, enti pubblici di ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti «qualificati» dal Collegio dei Docenti.