Art. 7.
                         Ammissione al corso
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
entro  e  non  oltre  un  mese  dall'inizio  del corso, subentreranno
altrettanti  candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di
utile   collocamento   in   piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  stranieri,  idonei  nella  graduatoria  generale di
merito,  saranno  ammessi  al  dottorato  in sovrannumero, nel limite
della  meta'  dei  posti  istituiti con arrotondamento all'unita' per
eccesso,  se per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali
e  di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi fra
l'Universita'  degli  Studi  di  Foggia  e  le  Universita' dei Paesi
interessati,  sono  beneficiari  di  borse  di  studio, assegnate per
l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli Affari Esteri
o dal Governo del Paese di provenienza.
    Gli   assegnisti   di  ricerca,  risultati  idonei  all'esame  di
ammissione,  potranno essere ammessi al corso, anche in sovrannumero,
previa  autorizzazione  del  Dipartimento  presso  il  quale svolgono
attivita'  di ricerca e del Collegio dei Docenti del dottorato, senza
borsa  di  studio  e  pertanto  senza  il  beneficio dell'esonero dal
pagamento  dei  contributi, a condizione che il dottorato riguardi la
stessa  Area Scientifico-Disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni.
    Potranno  essere  altresi'  ammessi in sovrannumero, su richiesta
del  Collegio  dei  Docenti,  purche' risultati comunque idonei nella
graduatoria  di  merito,  i titolari di borse assegnate da Ministeri,
enti  pubblici  di  ricerca  o  altri soggetti espressamente ritenuti
«qualificati» dal Collegio dei Docenti.