Art. 7. Preselezione Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a duecento, e' facolta' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro effettuare una prova preselettiva, consistente in test a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove selettive di cui al seguente art. 8, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame. In caso di svolgimento della prova selettiva, verra' ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il posto messo a concorso. Per l'espletamento delle suddette prove preselettive il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro potra' avvalersi anche di aziende specializzate nella selezione del personale.