Art. 7. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da: 1) due ufficiali della Guardia di finanza; 2) due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame. La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le ulteriori fasi concorsuali, da un'altra sottocommissione, unico restando il presidente. All'ulteriore sottocommissione, avente la medesima composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un numero di candidati inferiore a 500; e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di una o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza dell'informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera d), integrate, rispettivamente, da: a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa; b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma l, lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali dell'ausilio di psicologi. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.