Art. 7.
                             T i t o l i
   Sono  valutabili  le categorie di titoli descritte nell'Allegato 3
del  presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio
complessivo non potra' essere superiore a 30 punti.
   Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data
di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di
partecipazione al concorso.
   E onere del candidato non solo produrre ogni titolo ritenuto utile
ma   assicurarsi   anche  che  la  documentazione  prodotta  contenga
chiaramente  gli  elementi necessari per la valutazione. Diversamente
il titolo non verra' valutato.
   E onere  del  candidato  produrre  in  allegato  alla domanda ogni
documentazione  ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni
caso  dovra' essere prodotto sia un curriculum vitae datato e firmato
(utilizzando preferibilmente il modello europeo) da cui sia possibile
evincere  in  modo  chiaro e circostanziato le esperienze formative e
professionali  maturate,  sia  un elenco numerato dei titoli allegati
alla domanda di partecipazione.
   E onere  del  candidato  assicurarsi  anche  che la documentazione
prodotta   contenga   chiaramente   gli  elementi  necessari  per  la
valutazione (es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e
fine  rapporto - , datore di lavoro, ente formativo, durata in giorni
del  corso  di  formazione,  eventuale valutazione o prova finale del
corso  di  formazione,  ecc.).  Diversamente  il  titolo  non  verra'
valutato.
   I  titoli  potranno  essere  presentati in originale, con apposita
certificazione,  oppure  tramite  dichiarazione  sostitutiva  di atto
notorio  o  autocertificazione  (si  rimanda  all'Allegato  4  per la
descrizione  dei  casi  e  delle formalita' richieste dalla normativa
vigente).
   Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto prima
dello  svolgimento  del  colloquio mediante affissione all'albo della
sede d'esame.