Art. 7 La Commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche. Per le prove facoltative di lingua straniera la Commissione verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.