Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei Collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  Collegi  provinciali  o  territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano,  entro  e  non
oltre i  successivi  trenta  giorni,  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  esclusivamente   tramite   posta
elettronica certificata all'indirizzo  DGOSV@postacert.istruzione.it,
nonche' al Consiglio nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  Commissioni.  I
Collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione che non puo' essere  posteriore  al  30
settembre 2017. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro e non oltre il 13 ottobre  2017,  i  Collegi  provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti  scolastici  degli  istituti
tecnici ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di
quegli   istituti    indicati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente  art.  3  della  presente  ordinanza,
trattenendo  ai  propri  atti  una   fotocopia   della   domanda   di
partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale  del  medesimo  elenco  di  cui  sopra  gia'  trasmesso  al
Ministero. 
    Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: 
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
      dell'avvenuta maturazione, entro  il  30  settembre  2017,  del
requisito  di  ammissione,  allegando  le  successive  dichiarazioni,
prodotte nei modi e nei tempi di cui al precedente art. 5, comma 2; 
      della  eventuale,  mancata   maturazione   del   requisito   di
ammissione di cui sopra.