Art. 7 T i t o l i I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati alla domanda stessa con una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in copia conforme all'originale con apposita dichiarazione dell'atto di notorieta' e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) in cui si attestino la conformita' all'originale e il possesso di tutti i titoli dichiarati. Come stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per comprovare il possesso dei titoli, non possono essere prodotti certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e, pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' (Allegato A). Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale. Ai predetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10. Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: a) titoli connessi ad attivita' lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5; b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3; c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2. Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con le modalita' previste dal presente articolo. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di attribuzione dei punteggi all'interno delle singole categorie di titoli valutabili. Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito all'albo di Ateneo, questa amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti dovranno essere ritirati presso il settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione dall'interessato o da un suo delegato entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli non saranno piu' restituiti.