Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso, per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i due concorsi; c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i due concorsi. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) per il concorso per la nomina di sei Tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio, presidente; due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore in servizio, di cui almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri; un ufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente, di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; La medesima commissione potra' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione stessa; b) per il concorso per la nomina di otto Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio, presidente; due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore in servizio, di cui almeno uno del Corpo del Genio Aeronautico e almeno uno per ogni categoria posta a concorso, membri; un ufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente, di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; La medesima commissione potra' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione stessa. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri; c) un sottufficiale in servizio permanente appartenente alla categoria operatore sanitario specializzato, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione Militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori in servizio permanente qualificati «periti in materia di selezione attitudinale» ovvero psicologi civili dell'Amministrazione della difesa, appartenenti alla terza area funzionale, membri; c) un ufficiale inferiore, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di specialisti in selezione attitudinale, nonche' di personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica Militare per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.