Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun  concorso,
per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e  la
formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
i due concorsi; 
      c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per  i
due concorsi. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) per il concorso per la  nomina  di  sei  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a): 
        un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio,
presidente; 
        due o piu' ufficiali di grado non  inferiore  a  Maggiore  in
servizio, di cui almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri; 
        un   ufficiale   dell'Aeronautica   Militare   in    servizio
permanente, di grado non inferiore a Tenente,  ovvero  un  dipendente
civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area
funzionale, segretario senza diritto di voto; 
        La medesima commissione potra' essere integrata da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  la
commissione stessa; 
      b) per il concorso per la nomina  di  otto  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo del Genio aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b): 
        un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio,
presidente; 
        due o piu' ufficiali di grado non  inferiore  a  Maggiore  in
servizio, di cui almeno uno del Corpo del Genio Aeronautico e  almeno
uno per ogni categoria posta a concorso, membri; 
        un   ufficiale   dell'Aeronautica   Militare   in    servizio
permanente, di grado non inferiore a Tenente,  ovvero  un  dipendente
civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area
funzionale, segretario senza diritto di voto; 
        La medesima commissione potra' essere integrata da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  la
commissione stessa. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) due  ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri; 
      c) un sottufficiale in servizio  permanente  appartenente  alla
categoria operatore sanitario specializzato, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Amministrazione Militare  o  di  medici  specialisti
esterni. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori in servizio  permanente  qualificati
«periti in materia di selezione attitudinale» ovvero psicologi civili
dell'Amministrazione  della  difesa,  appartenenti  alla  terza  area
funzionale, membri; 
      c) un ufficiale inferiore, segretario. 
    Detta commissione si avvarra'  del  supporto  di  specialisti  in
selezione attitudinale, nonche' di personale in  servizio  presso  il
Centro di selezione  dell'Aeronautica  Militare  per  l'effettuazione
delle prove di efficienza fisica.