Art. 7 
 
 
                Procedura di annullamento o di revoca 
              della domanda di ammissione al tirocinio 
 
 
    1. Gli interessati possono  presentare,  in  relazione  ai  posti
vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione
al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari. 
    2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda  di
cui al presente  decreto,  in  caso  di  piu'  invii  della  domanda,
l'amministrazione prendera'  in  considerazione  quella  inviata  per
ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate. 
    3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n.  116
del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario
possono presentare domanda di ammissione al tirocinio,  in  relazione
alle vacanze  negli  uffici  giudiziari  individuati  dalla  medesima
delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui  ai  posti
indicati dall'art. 1 del presente bando, per  un  solo  distretto  di
Corte di appello. 
    Le eventuali domande successivamente  presentate  per  uffici  di
altri distretti, individuati dalla medesima  delibera  del  Consiglio
superiore della magistratura di cui ai posti indicati dall'art. 1 del
presente bando, ove non revocate,  precludono  la  valutazione  della
domanda relativa al presente bando. 
    4. L'aspirante che intenda proporre domanda per uffici giudiziari
di un diverso distretto di Corte di  appello  dovra'  procedere  alla
revoca della domanda avanzata in relazione al  presente  bando.  Solo
previa revoca di tale domanda  l'aspirante  potra'  partecipare  alla
procedura di selezione di diverso distretto. 
    5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu'
distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. 
    A tal fine si considerano  in  eccedenza  le  domande  presentate
successivamente alla prima  avuto  riguardo  alla  data  e  l'ora  di
registrazione rinvenibile dalla ricevuta di  presa  in  carico  della
domanda stessa,  fatta  salva  l'eventuale  revoca  della  precedente
domanda.