Art. 7 Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio 1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari. 2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di piu' invii della domanda, l'Amministrazione prendera' in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate. 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla medesima delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di cui ai posti indicati dall'art. 1 del presente bando, per un solo distretto di Corte di appello. Le eventuali domande successivamente presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla medesima delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di cui ai posti indicati dall'art. 1 del presente bando, ove non revocate, precludono la valutazione della domanda relativa al presente bando. 4. L'aspirante che intenda proporre domanda per uffici giudiziari di un diverso distretto di Corte di appello dovra' procedere alla revoca della domanda avanzata in relazione al presente bando. Solo previa revoca di tale domanda l'aspirante potra' partecipare alla procedura di selezione di diverso distretto. 5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu' distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.