Art. 7 
 
                         Prova attitudinale 
 
    1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la  capacita'  del
candidato  di  svolgere  l'attivita'  diplomatica,  con   particolare
riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa
la lingua inglese e alla capacita' di logicita' del ragionamento.  La
prova attitudinale non concorre alla formazione del  voto  finale  di
merito. 
    2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto  da
60  quesiti  a  risposta  multipla,  della  durata  di   60   minuti,
riguardanti: 
    a) storia delle relazioni internazionali a partire dal  congresso
di Vienna; 
    b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; 
    c) politica economica e  cooperazione  economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale; 
    d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario, su  tematiche
di attualita' internazionale; 
    e) test per  l'accertamento  della  capacita'  di  logicita'  del
ragionamento. 
    3. Sono ammessi alle successive  prove  scritte  d'esame  di  cui
all'art. 9, comma 2, del presente  bando,  i  candidati  che  abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse  nel
questionario a risposta multipla della prova attitudinale. 
    4. Per l'espletamento della prova attitudinale  l'Amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate  gestite  da  enti  o
societa' specializzate in selezione del personale.