Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Il candidato diversamente abile, che richieda la concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare il proprio stato di disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it, entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice e tempestivamente comunicata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it.