Art. 7 
 
                               Titoli 
 
    1. La valutazione degli eventuali  titoli  aggiuntivi  dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove  concorsuali
e' effettuata dopo le prove scritte di cui al  successivo  art.  9  e
prima che si proceda alla correzione dei  relativi  elaborati,  sulla
base della documentazione inviata dal candidato. 
    2. La commissione esaminatrice, verificando la  congruenza  della
documentazione inviata dal  candidato  con  quanto  dichiarato  nella
domanda di partecipazione, puo' assegnare complessivamente fino a sei
centesimi per i seguenti titoli: 
      a) laurea, diploma di laurea,  laurea  specialistica/magistrale
in una delle  classi  corrispondenti  a  quelle  stabilite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del  titolo  di
accesso  presentato  ai  fini  della  partecipazione  alla   presente
selezione: fino a due centesimi; 
      b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree disciplinari delle classi
di  laurea  specialistica/magistrale  sopra  indicate:  fino  a   due
centesimi; 
      c) comprovata attivita' lavorativa  a  livello  di  funzionario
svolta presso le organizzazioni internazionali (per un  periodo  pari
all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo,  per  almeno
due anni). Sono considerati  funzionari  internazionali  i  cittadini
italiani   che   siano   stati   assunti   presso   un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello  universitario:  fino  a  due
centesimi. 
    3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai  candidati  risultati  idonei  alle
prove di esame. 
    4. I titoli di cui  al  comma  2  devono  essere  posseduti  alla
scadenza  dei  termini  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui all'art. 3. 
    5. Non sono valutabili i titoli utili a determinare  il  possesso
dei requisiti di accesso.