Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna  delle  quali  e'
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a)  Sottocommissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e   la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza  e  da  almeno  due
ufficiali medici, membri; 
        c) Sottocommissione per la visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta  da  almeno  un  ufficiale  della  Guardia  di
finanza e da due  ufficiali  medici  (di  cui  almeno  uno  di  grado
superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o,  a
parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; 
        d)   Sottocommissione   per   l'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno due ufficiali  della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  d),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e  d),
possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.