Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
      a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  dei
requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione  per  quelli
relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e  attitudinale  e  all'efficienza
fisica; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      b) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  commi  1  e  2  nei   limiti
specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti
non colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1  del  presente
articolo; 
      c) a non ammettere per il secondo, terzo e  quarto  blocco,  le
domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da un precedente  blocco
del presente bando di reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti  di  esclusione  o  mancata   ammissione   di   propria
competenza. 
    3. Le commissioni di cui all'allegato B, comma 1,  lettera  b)  -
(art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: 
      inidonei  all'attivita'  sportiva,  per  mancato  completamento
delle prove ovvero per incompletezza della documentazione richiesta; 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    4.  Il  CSRNE  provvedera'  alla  verifica  del  contenuto  delle
dichiarazioni rese  dai  candidati  nelle  domande  relativamente  ai
titoli di merito rilasciati dalla  pubblica  amministrazione  nonche'
alla verifica dei titoli di merito,  non  rilasciati  dalla  pubblica
amministrazione, ritenuti conformi ai  titoli  indicati  nell'art.  9
(specificati nell'allegato A del presente bando) e  per  i  quali  la
commissione  valutatrice  ne  abbia   assegnato   il   corrispondente
punteggio di merito. 
    Il CSRN segnalera' alla DGPM i  candidati  che  a  seguito  della
predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato  nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. 
    5.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza,   anche   successivi,   o   in   caso   di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita'  tra  le  dichiarazioni
rese dai  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  e  i  titoli
effettivamente  posseduti,  la  DGPM,   in   coordinamento   con   la
commissione  valutatrice,  decurtera'  il   relativo   punteggio   di
merito/condizione   di   riserva   posti/preferenza   per    definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base  dei
titoli   effettivamente   posseduti.   In   caso   di    collocamento
dell'interessato  in  posizione  non  piu'  utile  nelle  graduatorie
previste dall'art. 9  del  presente  bando  di  reclutamento,  verra'
adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di  esclusione
dall'iter   concorsuale.   In   caso   di   accertamenti   successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione  non  piu'
utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9  del  presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso  il
provvedimento di annullamento  della  ferma  prefissata  di  un  anno
nell'Esercito. 
    La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una  condotta  incensurabile,  alle
previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, e in base all'art. 331 del codice di  procedura  penale
ed, eventualmente, emanare il  provvedimento  di  esclusione  se  non
ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata  di  un
anno se gia' incorporato. 
    6. I candidati che, a  seguito  di  accertamenti  successivi  dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi  nelle  domande,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla  ferma
prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e
saranno  segnalati  all'autorita'  giudiziaria  competente  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, e in base all'art. 331 del codice di procedura penale. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8.  I  candidati  nei  cui  confronti  e'   stato   adottato   il
provvedimento  di  esclusione/decadenza,  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di notifica del provvedimento.