Art. 7 
 
 
          Prove scritte per l'ammissione al corso-concorso 
 
 
    1. Le informazioni circa la pubblicazione del diario delle  prove
scritte  sono  fornite  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui all'art. 6,
comma 3, del presente  bando  nonche'  sul  sito  internet  dell'Albo
nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it 
    2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove  scritte,  con
precisazione della sede, delle date e  dell'ora  di  convocazione  e'
reso noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di  cui
al comma precedente nonche' sul  sito  internet  dell'Albo  nazionale
all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it I candidati devono
presentarsi alle prove muniti, a pena di  esclusione,  di  un  valido
documento di riconoscimento tra  quelli  previsti  dall'art.  35  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La pubblicazione
ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. 
    3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione: 
      la  prima  prova  avra'  ad  oggetto  argomenti  di   carattere
giuridico, con specifico riferimento al  diritto  costituzionale  e/o
diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o  diritto
privato; 
      la seconda  prova  avra'  ad  oggetto  argomenti  di  carattere
economico e finanziario - contabile,  con  specifico  riferimento  ad
economia politica, scienza delle finanze e  diritto  finanziario  e/o
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
      la terza  prova  avra'  ad  oggetto  argomenti  concernenti  le
tecniche di direzione e/o organizzazione e  gestione  dei  servizi  e
delle risorse umane. 
    4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la  Commissione
assegna un punteggio espresso in decimi,  con  un  massimo  di  dieci
punti per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i  candidati  che
abbiano conseguito nelle tre prove scritte il  punteggio  complessivo
di 21/30, con un minimo di sei punti per ogni prova. 
    5. Durante le prove scritte i candidati  non  possono  introdurre
nella sede di esame carta da scrivere,  appunti  manoscritti,  libri,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi  mobili  idonei
alla  memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'   possono
comunicare tra di loro. Possono essere consultati i  testi  di  legge
non commentati e il vocabolario della lingua  italiana.  In  caso  di
violazione di tali disposizioni  la  commissione  esaminatrice  o  il
comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.