Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei Collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  Collegi  Provinciali  o  Territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano,  entro  e  non
oltre i successivi quaranta  giorni,  al  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca  esclusivamente   tramite   posta
elettronica certificata  all'indirizzo  dgosv@postacert.istruzione.it
nonche' al Consiglio Nazionale: 
      - il numero dei candidati in possesso dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  Commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
      - un unico elenco nominativo in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  Commissioni.  I
Collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      - il cognome e il nome; 
      - il luogo e la data di nascita; 
      - il titolo di studio; 
      - il requisito di ammissione posseduto, di  cui  al  precedente
art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro e non oltre il 6 novembre  2019,  i  Collegi  provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella
ove il candidato  ha  presentato  la  domanda  di  partecipazione,  i
Collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai  dirigenti
scolastici  degli  Istituti  individuati  nei  quali,  con   apposito
provvedimento, siano state assegnate le Commissioni,  trattenendo  ai
propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli  Esami
di  ciascun  candidato.  Le   domande,   corredate   della   relativa
documentazione, devono essere accompagnate  da  altro  originale  del
medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. 
    Detto elenco e' integrato con apposita nota  recante  indicazione
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.