Art. 7 1. La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e sara' composta da un magistrato militare in quiescenza, scelto fra coloro che abbiano conseguito in attivita' la VII valutazione di professionalita' o classe equiparata, con funzioni di presidente della commissione; da un professore universitario ordinario in materie giuridiche con funzioni di vice presidente della commissione. 2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in attivita', scelti fra coloro che posseggano alla data della nomina, fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base al ruolo di anzianita' della magistratura militare. Per ciascuno di questi ultimi due componenti, saranno nominati altrettanti commissari supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le funzioni giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da parte del Consiglio della magistratura militare, sentito il Capo dell'ufficio, la concessione di un parziale esonero dall'attivita' giurisdizionale a favore del componente che ne faccia richiesta, per il periodo di svolgimento del concorso. I componenti, effettivi o supplenti, non possono essere individuati fra magistrati che prestano servizio presso lo stesso ufficio giudiziario militare. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del ruolo del personale civile della Difesa.