Art. 7 
 
 
    1. La commissione esaminatrice  verra'  nominata  con  successivo
decreto del  direttore  generale  della  Direzione  generale  per  il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e
sara' composta da un magistrato militare in  quiescenza,  scelto  fra
coloro che abbiano conseguito in  attivita'  la  VII  valutazione  di
professionalita' o classe  equiparata,  con  funzioni  di  presidente
della  commissione;  da  un  professore  universitario  ordinario  in
materie giuridiche con funzioni di vice presidente della commissione. 
    2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in
attivita', scelti fra coloro che posseggano alla data  della  nomina,
fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base  al  ruolo
di anzianita' della magistratura militare.  Per  ciascuno  di  questi
ultimi  due  componenti,  saranno  nominati  altrettanti   commissari
supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei  membri  effettivi,
destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro  assenza  o
impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le  funzioni
giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da  parte  del
Consiglio della magistratura militare, sentito il Capo  dell'ufficio,
la concessione di un parziale esonero dall'attivita'  giurisdizionale
a favore del componente che ne faccia richiesta, per  il  periodo  di
svolgimento del concorso. I componenti, effettivi  o  supplenti,  non
possono essere  individuati  fra  magistrati  che  prestano  servizio
presso lo stesso ufficio giudiziario militare. 
    3. Le funzioni di segreteria sono svolte da  due  funzionari  del
ruolo del personale civile della Difesa.