Art. 7 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Al termine della procedura concorsuale, fermo restando quanto previsto all'art. 1 del presente bando, la commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 6 del presente avviso. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, e' approvata con provvedimento del Direttore Generale, e' immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ed e' pubblicata all'Albo on-line di questa Universita' e sul Web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica). La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente.