Art. 7 Ammissione alla scuola di specializzazione 1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato. 2. A parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane d'eta'. 3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita' che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2019 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bussetti Il Ministro della giustizia Bonafede