Art. 7 
 
              Riserve e preferenze a parita' di merito 
 
    I concorrenti che avranno superato la prova  orale  dovranno  far
pervenire in  carta  semplice  a  questa  Amministrazione,  entro  il
termine  perentorio  di  quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui i singoli candidati avranno  sostenuto  la
prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
di notorieta' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  del
28 dicembre 2000, n.  445,  attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
riserva e/o di preferenza a parita' di merito,  gia'  indicati  nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile  per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1,  della  legge
n.   183/2011,   le   certificazioni   rilasciate   dalla    pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita'  personali  e  fatti  non
possono essere esibite ad altra  pubblica  amministrazione  e  devono
essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46  e  47
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    I beneficiari della riserva di cui all'art. 1 del presente bando,
come previsto degli dagli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9,
del decreto  legislativo  n.  66  del  15  marzo  2010  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono i  volontari  in  ferma  breve  e
ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito  ovvero
durante il periodo di rafferma e i volontari in servizio  permanente,
nonche'  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma  biennale  e  gli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la
ferma contratta. 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.