Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamento attitudinale, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); d) tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); e) valutazione dei titoli di merito (soltanto per concorso AUFP). 2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi - indicativamente entro il mese di dicembre 2019 per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), indicativamente entro il mese di dicembre 2019 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, ad esclusione del tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio. 5. L'amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.