Art. 7 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c)  accertamento  attitudinale,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso per l'ammissione all'11° corso allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      d) tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      e) valutazione dei titoli  di  merito  (soltanto  per  concorso
AUFP). 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi - indicativamente entro il mese  di  dicembre  2019  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere  b),
indicativamente entro il mese di dicembre 2019 - tutti i concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.  580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto  e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento,  ad  esclusione  del  tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese  di  cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei  concorrenti.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai  giorni  di  svolgimento  di
tali  fasi,  nonche'  al  tempo  strettamente   necessario   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per  il  rientro  alla
sede di servizio. 
    5.  L'amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo.