Art. 7 
 
                            Preselezione 
 
    L'amministrazione, in  relazione  al  numero  dei  candidati,  si
riserva di procedere ad una preselezione: in  particolare,  nel  caso
che siano pervenute piu' di  venti  domande,  verranno  ammessi  alla
prova pratica  i  primi  dieci,  che  avranno  superato  il  test  di
ammissione.  L'eventuale   prova   preselettiva   consistera'   nella
somministrazione di una serie di domande chiuse a  risposta  multipla
volte a  verificare  la  conoscenza  dei  candidati  sulle  tematiche
oggetto  delle  prove  concorsuali.  Durante  lo  svolgimento   della
suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni
cellulari,  testi  di  legge,  codici  e  dizionari.   Il   punteggio
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione  del
voto finale di merito. L'amministrazione verifichera' il possesso dei
requisiti di accesso  alla  procedura  soltanto  di  coloro  i  quali
avranno superato la prova preselettiva. 
    La data della prova  preselettiva,  l'ora  e  il  luogo  verranno
comunicati, dopo la scadenza del termine per la  presentazione  delle
domande, tramite pubblicazione sul sito  internet  dell'Ateneo.  Tale
comunicazione e' considerata come convocazione ufficiale per tutti  i
candidati ammessi alla selezione.  L'assenza  a  sostenere  la  prova
preselettiva comportera' l'esclusione dal concorso, qualunque ne  sia
la causa. Gli esiti della preselezione  saranno  pubblicati,  con  le
stesse modalita' della pubblicazione dell'avviso. Saranno  ammessi  a
sostenere le prove successive, i candidati che  si  collocheranno  in
graduatoria nei  primi  dieci  posti  piu'  gli  eventuali  ex  aequo
nell'ultima posizione. Nel caso di rinvio  della  preselezione  sara'
data comunicazione, almeno dieci giorni prima della data indicata sul
sito, mediante avviso sul sito d'Ateneo.