Art. 7 Commissioni esaminatrici 1. Alle operazioni di selezione provvede, per ciascun distretto di Corte di appello, una apposita commissione nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione. 2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due esperti aventi la qualifica di area III; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di area terza - F1 o superiore. I membri delle commissioni e i segretari sono scelti - giusta indicazione del Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti gli uffici di appartenenza - tra il personale in servizio presso gli uffici giudicanti o requirenti di ciascun distretto.