Art. 7 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. Alle operazioni di selezione provvede, per  ciascun  distretto
di Corte di appello, una apposita commissione  nominata  con  decreto
del direttore generale del personale e della formazione. 
    2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due  esperti
aventi la qualifica di area  III;  le  funzioni  di  segretario  sono
svolte da un dipendente di area terza -  F1  o  superiore.  I  membri
delle commissioni e i segretari sono scelti - giusta indicazione  del
Presidente della Corte di appello e del Procuratore  generale  presso
la Corte di appello, sentiti gli  uffici  di  appartenenza -  tra  il
personale in servizio presso gli uffici giudicanti  o  requirenti  di
ciascun distretto.