Art. 7 
 
                      Approvazione graduatoria  
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza della riserva di  cui  all'art.  1  e,  a
parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del  presente
bando. 
    La graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  disposizione  del
direttore generale sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti
per  l'ammissione  all'impiego  e  sara'  pubblicata  sul  sito   web
dell'Universita' degli Studi di Brescia - www.unibs.it 
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso  decorre  il  termine
per eventuali impugnative. 
    La graduatoria di merito,  formulata  a  seguito  della  predetta
selezione,  ha  validita'   di   trentasei   mesi   dalla   data   di
formalizzazione e sara' utilizzata esclusivamente  per  la  copertura
del posto messo a concorso ovvero per attingere unita'  di  personale
da  assumere  a  tempo  determinato  per  far  fronte  alle  esigenze
gestionali  di  tipo  organizzativo,  tecnico   o   sostitutivo   che
potrebbero presentarsi presso le strutture dell'Ateneo. 
    Ai sensi del decreto legislativo 30 novembre 2001, n.  165,  art.
35 comma 5-bis «i vincitori dei concorsi devono permanere nella  sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni». 
    Si precisa  che  la  rinuncia  al  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato comporta la decadenza dalla  graduatoria  a  tutti  gli
effetti mentre la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato,
sia a tempo pieno che  parziale,  non  comporta  la  decadenza  dalla
graduatoria.