Art. 7 Approvazione graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza della riserva di cui all'art. 1 e, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. La graduatoria di merito e' approvata con disposizione del direttore generale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sara' pubblicata sul sito web dell'Universita' degli Studi di Brescia - www.unibs.it Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, ha validita' di trentasei mesi dalla data di formalizzazione e sara' utilizzata esclusivamente per la copertura del posto messo a concorso ovvero per attingere unita' di personale da assumere a tempo determinato per far fronte alle esigenze gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture dell'Ateneo. Ai sensi del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165, art. 35 comma 5-bis «i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni». Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.