Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1.  Qualora,   sulla   base   del   numero   delle   domande   di
partecipazione,  a  livello  regionale  e   per   ciascuna   distinta
procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro  volte  il
numero dei posti messi a concorso e comunque  non  inferiore  a  250,
l'amministrazione  puo'  avvalersi  della   facolta'   di   procedere
all'espletamento di una prova di  preselezione  computer-based.  Tale
prova,  comune  alle   diverse   procedure   concorsuali   e'   volta
all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del  testo,
di conoscenza della normativa scolastica,  nonche'  della  conoscenza
della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro  Comune  Europeo
di Riferimento per le lingue. 
    2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno  a  disposizione
una postazione informatica, da utilizzare per  lo  svolgimento  della
prova. 
    3. La prova e' costituita da 60 quesiti a risposta  multipla  con
quattro  opzioni  di  risposta,  di  cui  una  sola  corretta,  cosi'
ripartiti: 
      a) capacita' logiche: 20 domande; 
      b) capacita' di comprensione del testo: 20 domande; 
      c) conoscenza della normativa scolastica: 10 domande; 
      d) conoscenza della lingua inglese: 10 domande. 
    4. I quesiti sono estratti da una banca dati  resa  nota  tramite
pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  almeno  20   giorni   prima
dell'avvio delle sessioni di preselezione. 
    5. La prova ha una durata di 60 minuti ed e'  valutata  ai  sensi
del successivo comma 6. 
    6.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
assegnando 1 punto  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. 
    7. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 8, comma 3
del Decreto Ministeriale un numero di candidati pari a tre  volte  il
numero dei posti messi a concorso nella singola regione per  ciascuna
procedura. Sono, altresi', ammessi alla  prova  scritta  coloro  che,
all'esito della prova preselettiva, abbiano  conseguito  il  medesimo
punteggio dell'ultimo  degli  ammessi,  nonche'  i  soggetti  di  cui
all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    8. Resta fermo quanto previsto  all'art.  5,  commi  3  e  4  del
presente decreto. 
    9. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
dizionari, testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    10. Il mancato  superamento  della  prova  preselettiva  comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il  punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.