Art. 7. Prove d'esame e valutazione dei titoli 1. Le prove di esame del concorso sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Dette prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. 2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli 60 punti; b) colloquio 35 punti; c) titoli 5 punti. L'attribuzione dei punteggi per le prove indicate ai punti a) e b), e' calcolata con la seguente formula: Punteggio = (Voto dato alla singola prova o modulo) : 10 x (Punteggio massimo della singola prova o modulo) ove il "voto dato alla singola prova o modulo" viene espresso dalla Commissione con un numero compreso tra 1 e 10. 3. La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine alle funzioni proprie del ruolo dei Vigili del fuoco e si articola in quattro moduli che si prefiggono di verificare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. 4. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche rilasciato da uno dei seguenti enti: Azienda Sanitaria Locale, Federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla Regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova e la conseguente esclusione dal concorso. 5. Ad ognuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e' attribuito un punteggio massimo di 15. Ciascun modulo si intende superato se il candidato ottiene un punteggio minimo di 9. Saranno ammessi al colloquio i candidati che raggiungono un punteggio totale complessivo non inferiore a 42 punti, dato dalla somma dei punteggi riportati in ciascun modulo. 6. Il colloquio verte: sull'ordinamento del Ministero dell'Interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto della prova preselettiva con particolare riguardo alle discipline tecnico-scientifiche relative al livello di istruzione della scuola dell'obbligo, volte a verificare la conoscenza degli elementi di base che trovano riscontro nell'attivita' del vigile del fuoco, nonche' su elementi di informatica e di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nell'art. 4 del presente bando (allegato A). 7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 24,5. 8. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove d'esame sono pubbliche. 9. I candidati, che hanno ottenuto una valutazione di almeno 42 punti nella prova motorio-attitudinale e di almeno 24,5 punti nel colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli. 10. Le categorie dei titoli valutabili sono indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Ciascun titolo vale 5 punti e i titoli non sono cumulabili tra loro.