Art. 7.

                         Prove di ammissione


   1.  Le  prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
   2.  La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di
100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il
punteggio  massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato
nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione.
   3.  L'idoneita' al concorso si consegue con un punteggio minimo di
60/100.  La  valutazione dei titoli nonche' i criteri per la predetta
valutazione  saranno  affissi  dalla  Commissione  esaminatrice fuori
l'aula  sede  d'esame  prima  dello svolgimento delle prove orali. Il
punteggio minimo da conseguire nella prova scritta per essere ammessi
all'orale,   sara'   stabilito   dalla   Commissione  giudicatrice  e
comunicato ai candidati in sede di prova concorsuale.
   4.  Se  l'esame di ammissione prevede una prova scritta, la stessa
dovra'  essere  svolta in un'unica lingua stabilita dalla Commissione
esaminatrice.   La   prova  orale  potra'  essere  svolta  in  lingue
differenti.  Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche
con  almeno  quindici  giorni  di  anticipo  attraverso  la  seguente
modalita':
   5.  Pubblicazione  sul  sito internet dell'Universita' dedicato ai
dottorati    di    ricerca   disponibile   al   seguente   indirizzo:
http://dottorati.uniroma2.it  - sezione Bandi di concorso (Calendario
prove esame).
   6.  Qualora  il  concorso  preveda  il tema e il colloquio la data
prevista   per   quest'ultimo   sara'  comunicata  dalla  Commissione
giudicatrice  ai  candidati  il  giorno dello svolgimento della prova
scritta.  Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta
e il colloquio.