Art. 7. Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle borse bandite. Per usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito personale, complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85, con riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. In caso di superamento del reddito in corso d'anno, il beneficiario della borsa dovra' tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione universitaria che provvedera' a chiedere la restituzione delle rate indebitamente percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 13.638,47 lordi, assoggettati ai contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa. In caso di permanenza dei requisiti prescritti, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui risulti il mantenimento del requisito reddituale. Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% per i periodi di soggiorno all'estero per motivi di studio inerenti al dottorato, opportunamente e preventivamente autorizzati, nonche' certificati dalla sede estera di accoglienza. Eventuali sospensioni ingiustificate in corso d'anno comportano la restituzione di tutte le rate di borsa di studio indebitamente percepite nell'anno accademico di riferimento. I vincitori del concorso per essere iscritti al dottorato dovranno versare, per ciascun anno di durata del corso, la tassa regionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, il cui importo e' di Euro 61,97 annui, da versare sul conto corrente n. 67971630 intestato alla regione Molise, Servizio tesoreria. Ciascun iscritto dovra' provvedere annualmente al pagamento della tassa regionale, secondo le modalita' e le scadenze sopra indicate. Il presente avviso ha valore ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno altra comunicazione da parte dell'Amministrazione universitaria. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato. Chi ha gia' usufruito una volta della borsa di dottorato anche per un solo anno, non puo' usufruirne una seconda volta. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi previdenziali, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.