Art. 7.

      Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza


   Le  borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa
del  merito,  secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento
delle borse bandite.
   Per  usufruire  della  borsa, gli interessati dovranno dichiarare,
tramite  apposita  autocertificazione, di non usufruire di un reddito
personale,  complessivo  annuo  lordo  superiore a Euro 7.746,85, con
riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa.
   Alla  determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi  altra natura aventi
carattere   ricorrente,   con  esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale  o  derivanti  da  servizio  militare di leva. In caso di
superamento  del reddito in corso d'anno, il beneficiario della borsa
dovra'   tempestivamente   darne   comunicazione  all'Amministrazione
universitaria  che  provvedera' a chiedere la restituzione delle rate
indebitamente percepite.
   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e' di Euro 13.638,47
lordi,   assoggettati  ai  contributi  previdenziali  previsti  dalla
vigente normativa.
   In   caso  di  permanenza  dei  requisiti  prescritti,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli
anni  successivi  al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il
mese  di  gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui
risulti il mantenimento del requisito reddituale.
   Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale.
   L'importo  della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
per  i  periodi di soggiorno all'estero per motivi di studio inerenti
al  dottorato,  opportunamente e preventivamente autorizzati, nonche'
certificati dalla sede estera di accoglienza.
   Eventuali sospensioni ingiustificate in corso d'anno comportano la
restituzione  di  tutte  le  rate  di  borsa  di studio indebitamente
percepite nell'anno accademico di riferimento.
   I vincitori del concorso per essere iscritti al dottorato dovranno
versare,  per  ciascun  anno  di durata del corso, la tassa regionale
prevista  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile  2001,  il  cui importo e' di Euro 61,97 annui, da versare sul
conto  corrente  n.  67971630 intestato alla regione Molise, Servizio
tesoreria.
   Ciascun  iscritto dovra' provvedere annualmente al pagamento della
tassa  regionale,  secondo le modalita' e le scadenze sopra indicate.
Il  presente  avviso ha valore ufficiale e, pertanto, gli interessati
non  riceveranno  altra  comunicazione  da parte dell'Amministrazione
universitaria.
   Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi
titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorato.
   Chi ha gia' usufruito una volta della borsa di dottorato anche per
un solo anno, non puo' usufruirne una seconda volta.
   Gli  oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei  contributi  previdenziali,  non  coperti dai fondi ripartiti dai
decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio
1998,  n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante
convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.