Art. 8. Con i vincitori del concorso sara' stipulato un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato quale collaboratore di elaborazione dati settima qualifica funzionale. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dall'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno dell'assunzione a tutti gli effetti, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito o non produce la documentazione di cui all'art. 7 entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreche' applicabili, le disposizioni vigenti in materia. Brescia, 30 dicembre 1999 Il rettore: Preti