Art. 8.
    Con  i  vincitori  del  concorso  sara' stipulato un contratto di
lavoro  individuale  a  tempo  indeterminato  quale  collaboratore di
elaborazione dati settima qualifica funzionale.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del  periodo  di  prova, nel restante periodo
ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso.
    Il recesso opera al momento della comunicazione alla controparte.
    Il recesso dall'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  dell'assunzione  a  tutti gli effetti, compresi i
ratei  della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la
retribuzione  corrispondente  alle  giornate  di ferie maturate e non
godute.
    Il  vincitore  che  non assuma servizio senza giustificato motivo
entro  il  termine  stabilito  o non produce la documentazione di cui
all'art. 7 entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
    Per  quanto  non  previsto nel presente bando, valgono sempreche'
applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
      Brescia, 30 dicembre 1999
                                                Il rettore: Preti