Art. 8.

                        Graduatorie di merito

    1. Le graduatorie di merito degli idonei in ciascuno dei concorsi
di  cui  al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), distinte per
gradi,  saranno  formate  dalle  rispettive  commissioni esaminatrici
sommando  il  punteggio  riportato  da  ciascun ufficiale nella prova
scritta,  nella  prova orale e nella valutazione dei titoli di merito
di cui al precedente art. 7.
    2. Dette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
    3. A parita' di punteggio, nell'approvazione delle graduatorie si
terra'  conto  dei  titoli di preferenza di cui al precedente art. 6,
comma 11.
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa  e  di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.