Art. 8. Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), distinte per gradi, saranno formate dalle rispettive commissioni esaminatrici sommando il punteggio riportato da ciascun ufficiale nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli di merito di cui al precedente art. 7. 2. Dette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale. 3. A parita' di punteggio, nell'approvazione delle graduatorie si terra' conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 6, comma 11. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.