Art. 8. Valutazione dei titoli A norma del punto 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, sono valutabili: i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, fino ad un massimo di punti 10; le anzianita' di servizio, con esclusione di quella di cui al primo comma dell'art. 2 del presente bando, prestate presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 8; gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, fino ad un massimo di punti 10; le pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2; gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 10. Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 40. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte, prima della correzione degli elaborati. Del punteggio attribuito ai titoli deve essere data comunicazione a ciascun candidato prima del colloquio.