Art. 8.

                       Valutazione dei titoli

    A norma del punto 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 567/1987, sono valutabili:
      i  titoli  di  studio richiesti per l'ammissione al concorso di
cui all'art. 1 del presente decreto, fino ad un massimo di punti 10;
      le  anzianita'  di servizio, con esclusione di quella di cui al
primo  comma  dell'art. 2  del  presente  bando,  prestate  presso le
Universita'  e  le  pubbliche  amministrazioni, fino ad un massimo di
punti 8;
      gli  incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, fino ad un
massimo di punti 10;
      le pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2;
      gli   attestati  di  qualificazione  rilasciati  a  seguito  di
frequenza   a   corsi  di  formazione  professionale  organizzati  da
pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 10.
    Ai  titoli  valutabili  non  puo'  essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 40.
    La  valutazione  dei  titoli e' effettuata dopo le prove scritte,
prima  della  correzione degli elaborati. Del punteggio attribuito ai
titoli  deve  essere data comunicazione a ciascun candidato prima del
colloquio.