Art. 8. Esclusione dal concorso Il comando generale della Guardia di finanza puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: gerarchico al comandante generale della Guardia di finanza entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, quarto comma, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.