Art. 8.

                       Assunzione in servizio

    L'amministrazione  interessata  invita i vincitori di concorso, a
mezzo  telegramma  o  raccomandata  a.r., ad assumere servizio, sotto
riserva  di  accertamento  del  possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione.
    Il personale selezionato e' assunto dall'amministrazione mediante
sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro  da parte del
direttore  amministrativo  alle  condizioni previste dall'art. 16 del
C.C.N.L. del comparto universita'.
    Il  vincitore  che  non assume servizio senza giustificato motivo
entro  il  termine  stabilito  decade  dal  diritto  alla stipula del
contratto  di  lavoro.  Qualora  il  vincitore  assuma  servizio, per
giustificato  motivo,  posteriormente  al  termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
    I  lavoratori sono sottoposti ad un periodo di prova di tre mesi;
al  termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole lo stesso
si   intende  superato.  Il  giudizio  sfavorevole  e'  proposto  dal
responsabile  della  struttura  presso  la quale il dipendente presta
servizio  e,  in  presenza di tale giudizio, il rapporto di lavoro si
risolve automaticamente senza obbligo di preavviso.